Collaudo statico: differenze tra le versioni
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== Iter del collaudo == | |||
In merito all'iter della denuncia dei lavori che termina con il collaudo, è fondamentale ricordare che: | |||
1) una copia di tutta la denuncia depositate presso lo sportello unico del comune di competenza deve tornare integralmente al collaudatore con i timbri dell'avvenuto deposito. | |||
2) la lettera di incarico con l'accettazione dell'incarico deve essere anch'essa depositata | |||
3) la relazione di struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori con l'accettazione scritta dei certificati dei materiali deve essere anch'essa depositata ed inviata al collaudatore | |||
4) il collaudatore ha 60 gg dal deposito di tale relazione per l'effettuazione del collaudo. | |||
== Documentazione richiesta == | == Documentazione richiesta == | ||
1) Lettera d’incarico | 1) Lettera d’incarico firmata dal committente | ||
2) Relazione di struttura ultimata del direttore dei lavori (La relazione di struttura ultimata deve avere una data in modo che il collaudo risulti effettuato entro 60 gg dalla stessa.) | 2) Relazione di struttura ultimata del direttore dei lavori (La relazione di struttura ultimata deve avere una data in modo che il collaudo risulti effettuato entro 60 gg dalla stessa.). Tale relazione deve essere integrale con accettazione del direttore dei lavori dei certificati dei materiali e con una dichiarazione che effettivamente sono stati utilizzati nel cantiere. | ||
3) una copia della denuncia di inizio lavori come da DPR 6.6.2001 n° 380 art. 65 e 67, legge 1086 del 5 nov 1971, NTC2008. | 3) una copia completa e vidimata dal comune della denuncia di inizio lavori come da DPR 6.6.2001 n° 380 art. 65 e 67, legge 1086 del 5 nov 1971, NTC2008. | ||
4) Eventuiali integrazioni della relazione di calcolo che richiederò esaminando la documentazione. | 4) Eventuiali integrazioni della relazione di calcolo che richiederò esaminando la documentazione. | ||
5) Certificati dei materiali | 5) Certificati dei materiali |
Versione delle 10:47, 31 gen 2012
Iter del collaudo
In merito all'iter della denuncia dei lavori che termina con il collaudo, è fondamentale ricordare che:
1) una copia di tutta la denuncia depositate presso lo sportello unico del comune di competenza deve tornare integralmente al collaudatore con i timbri dell'avvenuto deposito.
2) la lettera di incarico con l'accettazione dell'incarico deve essere anch'essa depositata
3) la relazione di struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori con l'accettazione scritta dei certificati dei materiali deve essere anch'essa depositata ed inviata al collaudatore
4) il collaudatore ha 60 gg dal deposito di tale relazione per l'effettuazione del collaudo.
Documentazione richiesta
1) Lettera d’incarico firmata dal committente
2) Relazione di struttura ultimata del direttore dei lavori (La relazione di struttura ultimata deve avere una data in modo che il collaudo risulti effettuato entro 60 gg dalla stessa.). Tale relazione deve essere integrale con accettazione del direttore dei lavori dei certificati dei materiali e con una dichiarazione che effettivamente sono stati utilizzati nel cantiere.
3) una copia completa e vidimata dal comune della denuncia di inizio lavori come da DPR 6.6.2001 n° 380 art. 65 e 67, legge 1086 del 5 nov 1971, NTC2008.
4) Eventuiali integrazioni della relazione di calcolo che richiederò esaminando la documentazione.
5) Certificati dei materiali